Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 dic 1985
Dal 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, all'articolo 4 della direttiva 85/433/CEE sono aggiunti i seguenti termini: «k) in Spagna: titulo de licenciado en farmacia (titolo di laureato in farmacia, rilasciato dal Ministero dell'educazione e di Scienza o dalle università); l)in Portogallo: Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas (diploma di laurea in scienze farmaceutiche, rilasciato dalle università).»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1985:584:oj#art-1