Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 dic 1985
All'articolo 4 della direttiva 74/562/CEE è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Per quanto riguarda la Spagna ed il Portogallo, le date indicate nei paragrafi 1 e 2 sono sostituite dalle date seguenti:- al paragrafo 1, la data del 1° gennaio 1978 è sostituita da quella del 1° gennaio 1986,-al paragrafo 2, le date del 31 dicembre 1974, del 1° gennaio 1978 e del 1° gennaio 1980 sono sostituite rispettivamente da quelle del 31 dicembre 1982, del 1° gennaio 1986 e del 1° gennaio 1988.»
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