Art. 10

Art. 10

In vigore dal 20 dic 1985
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. KRIEPS (1) GU n. C 22 del 29. 1. 1977, pag. 6; GU n. C 127 dell'1. 6. 1978, pag. 6. (2) GU n. C 241 del 10. 10. 1977, pag. 26. (3) GU n. C 180 del 28. 7. 1977, pag. 39. (4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 2. (5) GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1. (1) La presente direttiva è stata notificata agli stati membri il 23 dicembre 1985.
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