Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 dic 1985
1. La presente direttiva si applica ai contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore:- durante un'escursione organizzata dal commerciante al di fuori dei propri locali commerciali, o-durante una visita del commerciante i) al domicilio del consumatore o a quello di un altro consumatore; ii)sul posto di lavoro del consumatore,qualora la visita non abbia luogo su espressa richiesta del consumatore. 2. La presente direttiva si applica anche ai contratti per la fornitura di un bene o di un servizio, diversi dal bene o dal servizio per il quale il consumatore ha richiesto la visita del commerciante, purché il consumatore, al momento di sollecitare la visita, non sia stato al corrente, o non abbia logicamente potuto essere al corrente, del fatto che la fornitura di quest'altro bene o servizio fa parte delle attività commerciali o professionali del commerciante. 3. La presente direttiva si applica inoltre ai contratti per i quali il consumatore abbia fatto un'offerta in condi zioni analoghe a quelle specificate nel paragrafo 1 o nel paragrafo 2 senza essere per questo vincolato a tale offerta prima dell'accettazione della stessa da parte del commerciante. 4. La presente direttiva si applica anche alle offerte contrattuali effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate al paragrafo 1 o al paragrafo 2, nel caso in cui il consumatore sia vincolato alla propria offerta.
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