Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 dic 1985
Fatto salvo l', gli elenchi delle sostanze o materie, di cui è consentito l'impiego, escluse tutte le altre, possono fissare, all'occorrenza, procedure per la verifica della migrazione di taluni costituenti dei materiali e degli oggetti in materia plastica, diverse da quelle che figurano in allegato.
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