Art. 8

Art. 8

In vigore dal 5 dic 1985
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente J.C. JUNCKER (1) GU n. C 229 del 2. 9. 1982, pag. 4. (2) GU n. C 96 dell'11. 4. 1983, pag. 89. (3) GU n. C 33 del 7. 2. 1983, pag. 1. ALLEGATO I. DEFINIZIONI Il metanolo, l'etapolo, l'acool isopropilico (2-propanolo), l'alcool butilico (1-butanolo), gli alcoli butilici secondari (2-butanolo), l'alcool butilico terziario (TBA 2-metil-2-propanolo), l'alcool isobutilico (2-metil-1-propanolo) e gli altri monoalcoli il cui punto finale di distillazione è conforme ai requisiti nazionali o, qualora non siano previsti, industriali per i carburanti, nonché il metil butilico terziario etere (MTBE-butoxymethane terziario) e il terziario-amil-metil-ether (TAME 2-metoxy-2-metil butano), l'etile terziario-butil-etere (ETBE 2-etoxy-2-metil propano) e gli altri eteri (R1-O-R2) il cui punto finale di distillazione è conforme ai requisiti nazionali o, qualora non siano previsti, industriali per i carburanti e le cui molecole contengono 5 o più atomi di carbonio sono composti organici ossigenati attualmente accettabili in quanto componenti di carburanti sostitutivi e/o stabilizzanti per carburanti. Sono anche accettabili miscele dei composti sopraelencati. Per « stabilizzanti » si intendono alcune delle sostanze di cui al primo comma aggiunte per coadiuvare la prevenzione della separazione delle miscele benzina/componenti carburanti sostitutivi. II. COMPOSIZIONE DELLE MISCELE In conformità all', gli stati membri sono tenuti ad autorizzare, come tenori in volume di composti organici ossigenati nelle miscele di carburanti, quelli che non superano i valori limite indicati in colonna A. Gli stati membri possono autorizzare dei tenori di composti organici ossigenati più elevati che detti valori limite. L'obbligo della marcatura alla pompa, come prescritto all', si applica ai tenori di composti organici ossigenati che oltrepassano i valori limite fissati in colonna B. 1.2.3 // // // // // A // B // // // // Metanolo, con aggiunta obbligatoria degli agenti stabilizzanti adeguati (1) // 3 % vol // 3 % vol // Etanolo, se necessario con aggiunta di agenti stabilizzanti (1) // 5 % vol // 5 % vol // Alcool isopropilico // 5 % vol // 10 % vol // TBA // 7 % vol // 7 % vol // Alcool isobutilico // 7 % vol // 10 % vol // Eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola (1) // 10 % vol // 15 % vol // Altri ossigenati organici definiti al punto I // 7 % vol // 10 % vol // Miscela di ossigenati organici (2) definiti al punto I // 2,5 % in peso d'ossigeno, senza superare i singoli valori limite fissati nella presente tabella per ogni componente // 3,7 % in peso d'ossigeno, senza superare i singoli valori limite fissati nella presente tabella per ogni componente // // // (1) In conformità con i requisiti definiti a livello nazionale o, in mancanza di questi, con i requisiti fissati dall'industria. (2) L'acetone è autorizzato fino allo 0,8 % in volume quando è presente in quanto comprodotto di fabbricazione di certi composti ossigenati organici. La presente direttiva non riguarda l'aggiunta di componenti diversi da quelli specificati al punto I quali additivi la cui concentrazione è inferiore allo 0,5 % del totale. III. REQUISITI Negli stati membri i requisiti tecnici per gli attuali carburanti sono attualmente definiti da norme nazionali o, qualora esse non siano previste, sono definiti sulla base dei requisiti fissati dall'industria. La benzina mescolata con ossigenati organici deve essere conforme ai requisiti tecnici che si applicano ai tipi di carburanti che tali miscele devono sostituire. Inoltre, per tali miscele saranno presi in esame e potranno essere fissati dagli organismi competenti per tali norme oppure, qualora non esistano detti organismi, dalle organizzazioni industriali requisiti relativi alle proprietà particolari delle miscele di benzina e di ossigenati organici (per esempio, tolleranza all'acqua, igroscopicità, compatibilità del materiale e impurità nocive, compreso il tenore di acido organico, il tenore di rame, ecc).
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