Art. 4

Art. 4

In vigore dal 18 nov 1985
1. Gli stati membri provvedono affinché, qualora in un'azienda si trovino uno o più animali sospetti di essere infetti da afta epizootica o sospetti di esserne contaminati, si faccia immediatamente ricorso ai mezzi d'indagine ufficiali atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia e, in particolare, che il veterinario ufficiale effettui o faccia effettuare adeguati prelevamenti in vista degli esami di laboratorio. Appena il sospetto è stato notificato, l'autorità competente dispone che l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale e ordina, in particolare, che: - si proceda al censimento di tutte le categorie di animali delle specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto anche degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto; i dati di tale censimento debbono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita; - tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione, o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento; - siano vietate l'entrata nell'azienda e l'uscita dall'azienda di animali delle specie sensibili; - siano vietate, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, l'entrata nell'azienda e l'uscita dall'azienda di animali di altre specie; - sia vietata, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, l'uscita dall'azienda di carni o carcasse di animali delle specie sensibili, nonché di alimenti per animali, di utensili, di oggetti o altre materie, quali lane o rifiuti, che possano trasmettere l'afta epizootica; - sia vietata l'uscita di latte dall'azienda. In caso di difficoltà di deposito nell'azienda, l'autorità competente può autorizzare, sotto controllo veterinario, l'uscita del latte dall'azienda verso uno stabilimento di trattamento, per esservi sottoposto ad un trattamento termico che assicuri la distruzione del virus; - il movimento delle persone in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente; - l'entrata e l'uscita dei veicoli nell'azienda siano subordinate ad autorizzazione dell'autorità competente che stabilisce le condizioni atte ad evitare la propagazione del virus; - alle entrate e alle uscite dai fabbricati di stabulazione degli animali delle specie sensibili e di quelle dell'azienda siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione; - sia effettuata un'indagine epizootologica conformemente agli . 2. L'autorità competente può estendere le misure di cui al paragrafo 1 alle aziende situate nelle immediate vicinanze qualora il loro impianto, la configurazione dei luoghi o i contatti con gli animali dell'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia lascino temere l'eventualità di una contaminazione. 3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono revocate soltanto quando il sospetto di afta epizootica sia ufficialmente escluso.
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