Art. 17
In vigore dal 18 nov 1985
1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno stato membro.
2. In seno al comitato, ai voti degli stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti.
4. La Commissione adotta le misure e provvede alla loro immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, salvo nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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