Art. 16
In vigore dal 18 nov 1985
1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE (1), in appresso denominato « comitato », è immediatamente consultato dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno stato membro.
2. In seno al comitato, ai voti degli stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. Il rappresentate della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure, entro il termine di due giorni. Esso si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti.
4. La Commissione adotta le misure e provvede alla loro immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, salvo nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1985:511:oj#art-16