Art. 13

Art. 13

In vigore dal 18 nov 1985
1. Al momento della constatazione della presenza dell'afta epizootica in un'azienda, le misure di lotta contro la malattia possono essere completate dalla vaccinazione degli animali delle specie sensibili delle aziende minacciate dalla contaminazione in una zona territoriale delimitata dall'autorità competente. 2. Nel caso previsto al paragrafo 1, gli stati membri provvedono affinché: a) fatte salve la deroga di cui all', punto 2), lettera b), i), secondo trattino, e le disposizioni nazionali quando esse prevedono la vaccinazione profilattica contro l'afta epizootica della totalità o di parte degli animali delle specie sensibili, tanto in una parte del territorio, quanto nella sua totalità, sia vietata la vaccinazione o la rivaccinazione degli animali delle specie sensibili presso le aziende di cui all'; b) sia vietata la sieroprofilassi; c) il tipo di vaccino antiaftoso utilizzato e il suo modo d'impiego siano conformi alle raccomandazioni generali decise secondo la procedura dell'; d) il vaccino utilizzato sia autorizzato dalla competente autorità sulla base dei controlli dei laboratori nazionali la cui attività è coordinata dall'istituto designato conformemente all', paragrafo 3; e) qualsiasi vaccino importato da un paese terzo soddisfi le prescrizioni di cui alla lettera c) e sia controllato alle condizioni indicate alla lettera d). Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità relative al coordinamento degli standard ed al controllo dei vaccini sul territorio della Comunità. 3. Nel caso di eventuale comparsa di tipi, sottotipi o varianti di virus contro i quali i vaccini abitualmente utilizzati non conferiscono protezione o assicurano una protezione insufficiente, lo stato membro interessato informa immediatamente la Commissione e gli altri stati membri indicando le misure d'urgenza da esso ritenute necessarie per l'adattamento delle formule dei vaccini e l'utilizzazione di questi ultimi. 4. Qualora in funzione delle misure nazionali di cui più sopra si ravvisi la necessità di adottare misure comunitarie queste sono decise secondo la procedura dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1985:511:oj#art-13