Art. 11 · 1. Gli stati membri provvedono affinché:

Art. 11

1. Gli stati membri provvedono affinché:

In vigore dal 18 nov 1985
- gli esami di laboratorio destinati a rivelare la presenza di afta epizootica siano effettuati da un laboratorio nazionale indicato all'allegato. L'allegato può essere modificato o completato secondo la procedura di cui all'. Ove necessario, tali esami di laboratorio devono comportare la precisazione, in particolare alla prima apparizione della malattia, del tipo, sottotipo ed eventualmente della variante del virus di cui trattasi. Il tipo o sottotipo ed eventualmente la variante del virus di cui trattasi possono esser confermati, se necessario, da un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità; - il coordinamento degli standard e dei metodi diagnostici in ciascuno stato membro sia assicurato da uno dei laboratori nazionali di cui all'allegato; - sia assicurato il collegamento tra i laboratori nazionali definiti al primo trattino con un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, designa, anteriormente al 1o gennaio 1987, il laboratorio di riferimento di cui al paragrafo 1, ne fissa le attribuzioni e decide le modalità d'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino. Articolo 12 Gli stati membri provvedono affinché: - gli animali delle specie sensibili trasferiti fuori dell'azienda in cui si trovano, siano contrassegnati in modo che sia possibile determinare rapidamente l'azienda di origine o di provenienza e i movimenti degli animali. Tuttavia, fatto salvo l' della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), modificata da ultimo dalla direttiva 84/645/CEE (2), l'autorità competente può, per talune categorie di animali e a talune condizioni che tengano conto della situazione sanitaria, autorizzare altri mezzi per determinare rapidamente l'azienda di origine o di provenienza e il movimento degli animali. Le modalità per il contrassegno degli animali o la determinazione dell'azienda di origine o di provenienza sono stabilite dall'autorità competente; - il proprietario o detentore di animali sia tenuto a fornire all'autorità competente, su richiesta della stessa, le informazioni concernenti l'entrata e l'uscita di detti animali dalla sua azienda; - chiunque pratichi il trasporto o il commercio degli animali delle specie sensibili sia in grado di fornire all'autorità competente ogni informazione concernente gli spostamenti degli animali che egli trasporta o commercializza, nonché ogni elemento relativo a tali informazioni.
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