Art. 1
In vigore dal 18 nov 1985
La presente direttiva stabilisce le misure comunitarie minime di lotta da applicare in caso di apparizione di afta epizootica, indipendentemente dal tipo di virus in causa, fatte salve le disposizioni comunitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari.
La presente direttiva non pregiudica le politiche di vaccinazione profilattica praticate dagli stati membri.
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