Art. 9

Art. 9

In vigore dal 16 set 1985
1. Quando in uno stato membro ospite vigono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sui requisiti di moralità o di onorabilità, comprese le disposizioni riguardanti sanzioni disciplinari per grave mancanza professionale o condanna per delitti penali, che si riferiscono all'esercizio di una delle attività di cui all', lo stato membro d'origine o di provenienza trasmette allo stato membro ospite le informazioni necessarie relative alle misure o sanzioni di carattere professionale o amministrative prese a carico dell'interessato, nonché alle sanzioni penali riguardanti l'esercizio della professione nelle stato membro d'origine o di provenienza. 2. Qualora lo stato membro ospite sia a conoscenza di fatti gravi e specifici sopravvenuti fuori dal proprio territorio precedentemente allo stabilimento dell'interessato in detto territorio, i quali potrebbero avere nello stesso conseguenze sull'esercizio dell'attività di cui trattasi, esso può informarne lo stato membro d'origine o di prevenienza. Lo stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti nella misura in cui essi possano avere, in questo stato membro, conseguenze sull'esercizio dell'attività in questione. Le autorità di questo stato decidono la natura e la portata delle indagini che devono essere effettuate e comunicano allo stato membro ospite quali conseguenze esse ne traggano per quanto riguarda le informazioni da esse trasmesse ai sensi del paragrafo 1. 3. Gli stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse. Articolo 10 Quando, per l'accesso ad una delle attività di cui all' o per il suo esercizio, le stato membro ospite richiede ai propri cittadini un documento relativo alle condizioni di salute fisica o psichica, detto stato riconosce sufficiente al riguardo la presentazione del documento prescritto nello stato membro d'origine o di provenienza. Quando lo stato membro d'origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per l'accesso all'attività di cui trattasi o per il suo esercizio, lo stato membro ospite accetta dai cittadini di tale stato membro d'origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto stato, corrispondente agli attestati dello stato membro ospite.
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