Art. 7
In vigore dal 16 set 1985
1. Fatto salvo l', gli stati membri ospiti fanno sì che ai cittadini degli stati membri che soddisfino le condizioni di cui agli sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione lecito, ed eventualmente della relativa abbreviazione, dello stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale stato. Gli stati membri ospiti possono prescrivere che tale titolo sia seguito dal nome e dalla sede dell'istituto o della commissione che l'ha rilasciato.
2. Quando il titolo di formazione dello stato membro di origine o di provenienza può essere confuso nello stato membro ospite con un titolo che richieda, in detto stato, una formazione complementare che il beneficiario non ha compiuto, lo stato membro ospite può prescrivere che il beneficiario usi il titolo di formazione dello stato membro d'origine o di provenienza in una formula adeguata indicata dallo stato ospite.
CAPITOLO V
Disposizioni destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento
Storico versioni
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