Art. 21

Art. 21

In vigore dal 16 set 1985
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 16 settembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. FISCHBACH (1) GU n. C 35 del 18. 2. 1981, pag. 6, e GU n. C 40 del 18. 2. 1984, pag. 4. (2) GU n. C 277 del 17. 10. 1983, pag. 160. (3) GU n. C 230 del 10. 9. 1981, pag. 10. (4) Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale. (1) GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2. (1) GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 23.
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