Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 set 1985
1. Ogni stato membro riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli elencati all', rilasciati ai cittadini degli stati membri dagli altri stati membri conformemente all' della direttiva 85/432/CEE ed attribuisce loro, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all' ed il loro esercizio, lo stesso effetto nel proprio territorio dei diplomi, cetificati ed altri titoli di cui all' da esso rilasciati. 2. Tuttavia gli stati membri non sono tenuti a dare effetto al diplomi, certificati ed altri titoli di cui al paragrafo 1 per la creazione di nuove farmacie aperte al pubblico. Per l'applicazione della presente direttiva sono altresì considerate come tali le farmacie aperte da meno di tre anni. Cinque anni dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 19, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del primo comma negli stati membri e sulla possibilità di ampliare gli effetti del riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli di cui al paragrafo 1. Se del caso, essa presenta proposte adeguate.
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