Art. 13
In vigore dal 16 set 1985
Quando uno stato membro ospite esige dai propri cittadini la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne per l'accesso ad una delle attività di cui all', o per il suo esercizio, e qualora la formula di detto giuramento o di detta dichiarazione non possa essere utilizzata dai cittadini degli altri stati membri, lo stato membro ospite provvede affinché possa essere presentata agli interessati una formula appropriata ed equipollente.
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