Art. 12

Art. 12

In vigore dal 16 set 1985
1. La procedura d'ammissione del beneficiario all'accesso ad una della attività contemplate all', conformemente agli , dev'essere conclusa al più presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo dell'interessato, fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare necessarie in seguito ad eventuale ricorso introdotto alla fine della procedura stessa. 2. Nei casi contemplati all', paragrafo 3, e all', paragrafo 2, la domanda di riesame sospende il termine di cui al paragrafo 1. Lo stato membro d'origine o di provenienza consultato deve far pervenire la propria risposta entro un termine di tre mesi. Lo stato membro ospite prosegue la procedura di cui al paragrafo 1 non appena abbia ricevuto la risposta o alla scadenza di detto termine.
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