Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 ott 1967
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addi 24 ottobre 1967. Per il Consiglio Il Presidente K. SCHILLER (1)  GU n. 63 del 3. 4. 1967, pag. 966/67. (2)  GU n. 64 del 5. 4. 1967, pag. 1008/67. (3)  GU n. 115 dell' 11. 11. 1962, pag. 2645/62. (4)  GU n. 178 del 26. 10. 1965, pag. 2793/65.
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