Art. 3
In vigore dal 24 ott 1967
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addi 24 ottobre 1967.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. SCHILLER
(1) GU n. 63 del 3. 4. 1967, pag. 966/67.
(2) GU n. 64 del 5. 4. 1967, pag. 1008/67.
(3) GU n. 115 dell' 11. 11. 1962, pag. 2645/62.
(4) GU n. 178 del 26. 10. 1965, pag. 2793/65.
Storico versioni
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