Art. 1 · La direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 è modificata come segue :

Art. 1

La direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 è modificata come segue :

In vigore dal 24 ott 1967
1. Nella sezione I dell'allegato I è inscritto il testo seguente : — Dopo E 126 : «E 127 Eritrosina 887 (773) 45.430 93 Sale disodico o dipotassico della tetraio-dofluoresceina o ossi tetraiodio- 0 - carbossifenilfluorone» — Dopo E 141 : «E 142 Verde acido brillante BS (verde lissamina) 836 (737) 44.090 86 Sale sodico del di-(p-di-metilamminofenil) ossi-2 disolfo-3,6 naftofucsonimonium» Nella sezione I dell'allegato II, il testo relativo all'eritrosina ed al verde acido brillante BS (verde lissamina) è soppresso. 2. Nell'allegato III, è aggiunto il testo seguente : — Dopo E 126 : «E 127 — Eritrosina Prodotti insolubili nell'acqua : non più dello 0,2 % Ioduri minerali : non più di 1.000 mg/kg (in ioduro di sodio) Coloranti accessori : Non più del 3 % Fluoresceina : nessuna traccia reperibile». — Dopo E 141 : «E 142 — Verde acido brillante BS Prodotti insolubili nell'acqua : non più dello 0,2 % Coloranti accessori : non più dell'1 %».
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