Art. 1
La direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 è modificata come segue :
In vigore dal 24 ott 1967
1.
Nella sezione I dell'allegato I è inscritto il testo seguente :
—
Dopo E 126 :
«E 127
Eritrosina
887
(773)
45.430
93
Sale disodico o dipotassico della tetraio-dofluoresceina o ossi tetraiodio- 0 - carbossifenilfluorone»
—
Dopo E 141 :
«E 142
Verde acido brillante
BS (verde lissamina)
836
(737)
44.090
86
Sale sodico del di-(p-di-metilamminofenil) ossi-2 disolfo-3,6 naftofucsonimonium»
Nella sezione I dell'allegato II, il testo relativo all'eritrosina ed al verde acido brillante BS (verde lissamina) è soppresso.
2.
Nell'allegato III, è aggiunto il testo seguente :
—
Dopo E 126 :
«E 127 — Eritrosina
Prodotti insolubili nell'acqua :
non più dello 0,2 %
Ioduri minerali :
non più di 1.000 mg/kg
(in ioduro di sodio)
Coloranti accessori :
Non più del 3 %
Fluoresceina :
nessuna traccia reperibile».
—
Dopo E 141 :
«E 142 — Verde acido brillante BS
Prodotti insolubili nell'acqua :
non più dello 0,2 %
Coloranti accessori :
non più dell'1 %».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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