Art. 2
In vigore dal 30 lug 1964
Per l'applicazione della presente direttiva, l'industria è intesa in riferimento alle attività definite dalla «Classificazione delle industrie nelle Comunità europee» (N.I.C.E.) (1).
Le indagini riguardanti le piccole imprese potrebbero essere effettuate mediante sondaggi.
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