Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 20 giu 2000
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è pubblicato nel Bollettino ufficiale di legislazione del Ministero dell'interno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 aprile 2000 Il Ministro: Bianco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2000 Registro n. 1 Interno, foglio n. 246
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