Art. 9 · Acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti

Art. 9

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Acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti

In vigore dal 23 mar 1999
Acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti 1. Quando l'Amministrazione ritenga di dover promuovere la richiesta di un parere facoltativo al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa a determinazione agli interessati indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Ogni altra acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, non incide sul termine finale del procedimento.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-11-18;514#art-9