Art. 9
9 / 11Acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti
In vigore dal 23 mar 1999
Acquisizione facoltativa di pareri e di
valutazioni tecniche di organi od enti
1. Quando l'Amministrazione ritenga di dover promuovere la richiesta di un parere facoltativo al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa a determinazione agli interessati indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ogni altra acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, non incide sul termine finale del procedimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-11-18;514#art-9