Art. 7 · Silenzio assenso e silenzio rifiuto

Art. 7

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Silenzio assenso e silenzio rifiuto

In vigore dal 23 mar 1999
1. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedano effetti derivanti dall'inerzia dell'Amministrazione la durata dei procedimenti relativi è pari a quella stabilita per la formazione del silenzio assenso o del silenzio rifiuto. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini indicati nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-11-18;514#art-7