Art. 4
4 / 11Comunicazione dell'inizio del procedimento
In vigore dal 23 mar 1999
1. Ai sensi degli della Legge 241/1990 - che qui si intendono integralmente richiamati - il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi o da regolamenti nonché ai soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
Nella comunicazione devono essere indicati:
a) l'ufficio e il soggetto responsabile del procedimento;
b) l'oggetto del procedimento;
c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono informati dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora la comunicazione personale risulti, in tutto o in parte, impossibile o eccessivamente onerosa, nonché nei casi in cui vi siano esigenze di particolare celerità, il responsabile del procedimento adotterà le forme di pubblicità più idonee.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo a ricevere la comunicazione mediante segnalazione scritta all'ufficio competente. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire, entro dieci giorni, gli opportuni chiarimenti adottando le iniziative eventualmente necessarie a consentire la partecipazione del cittadino al procedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-11-18;514#art-4