Art. 3 · Decorrenza del termine per i procedimenti a iniziativa di parte

Art. 3

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Decorrenza del termine per i procedimenti a iniziativa di parte

In vigore dal 23 mar 1999
1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'ufficio competente. 2. All'atto della presentazione della domanda rilasciata all'interessato una ricevuta, tranne per le domande inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento per le quali l'avviso costituisce ricevuta. 3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro quarantacinque giorni, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
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