Art. 2 · Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio

Art. 2

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Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio

In vigore dal 23 mar 1999
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui il competente ufficio dell'Amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine, per la parte di competenza dell'Amministrazione, decorre dalla data di ricevimento della richiesta o della proposta.
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