Art. 11 · Pubblicità

Art. 11

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Pubblicità

In vigore dal 23 mar 1999
Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Sanità, può essere, in tutto o in parte, reso pubblico mediante idonei mezzi di comunicazione, nel rispetto della normativa vigente. Le stesse forme e modalità potranno essere utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 novembre 1998 Il Ministro: BINDI Visto il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1999 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 23
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urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-11-18;514#art-11