Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

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Ambito di applicazione

In vigore dal 23 mar 1999
IL MINISTRO DELLA SANITÀ VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare gli ; VISTO l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 4 agosto 1968, n. 15; VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127; UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998, n. 150/98; ATTESA l'avvenuta comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del citato art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; ADOTTA il seguente regolamento: Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della Sanità che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte ovvero che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti di competenza del Ministero della Sanità devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle allegate, che contengono l'indicazione dell'ufficio competente e costituiscono parte integrante del presente regolamento. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare ovvero, in mancanza, nel termine di trenta giorni previsto all' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-11-18;514#art-1