Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 12 nov 1998
1. La base informativa del Catasto dei rifiuti è attuata e aggiornata con periodicità tipicamente pari all'annualità, attraverso: a) i dati relativi alle quantità ed alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti comunicati con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; b) i dati relativi alle autorizzazioni regionali e alla iscrizione di cui agli articoli 27, 2X, 30, 31, 32 e 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, trasmessi alla sezione nazionale ai sellai dei commi 5 e dell' della legge 21 gennaio 1994, n. 61; c) ulteriori dati assunti o elaborati di cui l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) disporrà attraverso la propria attività di gestione dell'informazione di interesse ambientale. 2. L'Agenzia nazionale per protezione dell'ambiente (ANPA) stabilisce in collaborazione con le regioni le elaborazioni da effettuarsi sui dati relativi alle dichiarazioni di cui al Modello unico di dichiarazione (MUD) previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i diversi livelli di elaborazione, le modalità per la validazione dei dati, nonché il modello per l'acquisizione dei dati di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo. 3. Le sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del catasto provvedono, sulla base delle modalità stabilite al comma 2, all'elaborazione dei dati di cui al comma 1, lettera a), e alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale. 4. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) elabora i dati, di cui al comma 1, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smalti mento e di recupero in esercizio, e ne assicura la trasmissione ai soggetti competenti, anche ai fini di attività di pianificazione e controllo, nonché la pubblicità.
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