Art. 7 · Doveri e compiti dello specialista
Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatorialiCapo I

Art. 7

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Doveri e compiti dello specialista

In vigore dal 29 lug 1998
1. Fermo restando quanto previsto dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 lo specialista, per la parte di competenza, deve: a) annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito; b) contribuire alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneità al lavoro; c) svolgere attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico; d) prescrivere le specialità ed i prodotti galenici; e) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano; f) inoltrare all'ufficio SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attività e le situazioni in atto comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno; g) effettuare le visite mediche di 1, 2 e 3 classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneità al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici e rilasciare le relative certificazioni.
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