Art. 5 · Riduzione o soppressione dell'orario Revoca dell'incarico
Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatorialiCapo I

Art. 5

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Riduzione o soppressione dell'orario Revoca dell'incarico

In vigore dal 29 lug 1998
Riduzione o soppressione dell'orario Revoca dell'incarico 1. Per mutate esigenze di servizio, qualora sia possibile applicare l'istituto della mobilità, di cui al successivo , il Ministero della sanità può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno un mese, nonché al comitato di cui all' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996. Ove non sia possibile far luogo all'istituto della mobilità, si può procedere alla revoca dell'incarico con le modalità innanzi indicate. 2. Contro i provvedimenti di riduzione di orario o revoca dell'incarico è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della sanità entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. 3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 4. Il Ministero della sanità, sentita la commissione di cui all' del capo II, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione all'interessato e al comitato di cui all' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996. 5. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992 la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione esclusivamente in caso di mutate esigenze di servizio conseguenti a straordinarie modificazioni del traffico marittimo od aereo e previa l'applicazione dell'istituto della mobilità di cui, al successivo . 6. La procedura della mobilità sarà attivata ad iniziare dallo specialista che nell'ambito della specialità abbia la minore anzianità di servizio.
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