Art. 34 · Oneri di spesa
Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatorialiCapo II

Art. 34

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Oneri di spesa

In vigore dal 5 feb 1999
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, valutati per gli anni 1995, 1996 e 1997 in complessive L. 2.570.000.000 si farà fronte con gli stanziamenti del cap. 1547 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità"; dopo l' e prima della dichiarazione a verbale n. 1, pubblicata alla pag. 23 del predetto supplemento, devono intendersi pubblicate le seguenti norme finali: "Norma finale n. 1 Ai medici di cui al presente accordo in servizio nell'anno 1994 è corrisposto, sugli emolumenti complessivi di detto anno, un incremento dell'1%. Norma finale n. 2 Fino all'insediamento della commissione di cui all' del presente accordo, è confermata in carica la commissione di cui all' dell'accordo reso esecutivo con il decreto ministeriale 31 dicembre 1992, n. 582".
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urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-05-29;227#art-acn-34