Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali›Capo II
Art. 33
33 / 34Norma transitoria n. 1
In vigore dal 5 feb 1999
1. I medici ambulatoriali specialisti e generici, cui sia stato conferito un incarico provvisorio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa intervenuta con i sindacati SUMAI e SMESASN sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle presenti norme per il conferimento dell'incarico.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-05-29;227#art-acn-33