Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali›Capo II
Art. 30
30 / 34Compensi ed indennità - Quote di carovita
In vigore dal 29 lug 1998
1. Ai medici generici ambulatoriali è corrisposto lo stesso trattamento previsto per i medici specialisti ambulatoriali dal capo I del presente regolamento.
2. Agli stessi compete l'indennità di disponibilità di cui al precedente .
3. I medici generici ambulatoriali, titolari di rapporti nell'ambito dell'attività di assistenza primaria, dell'attività territoriale programmata, della medicina dei servizi, di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale e dei rapporti di cui alla norma finale n. 11 annessa all'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, devono optare tra l'indennità di cui al comma 2 e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo in base alle rispettive normative.
4. Per le quote di carovita trova applicazione quanto previsto al precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-05-29;227#art-acn-30