Art. 29 · M o b i l i t à
Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatorialiCapo II

Art. 29

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M o b i l i t à

In vigore dal 29 lug 1998
1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - può disporre provvedimenti di mobilità in analogia a quanto previsto dall' del presente regolamento anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente . 2. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del richiamato . 3. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - utilizza temporaneamente il medico, senza danno economico per lo stesso, in altro presidio ministeriale.
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