Art. 28 · Riduzione o soppressione dell'orario Revoca dell'incarico
Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatorialiCapo II

Art. 28

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Riduzione o soppressione dell'orario Revoca dell'incarico

In vigore dal 29 lug 1998
Riduzione o soppressione dell'orario Revoca dell'incarico 1. Per mutate esigenze di servizio qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilità di cui al successivo il competente Dipartimento del Ministero della sanità può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico o alla revoca dell'incarico ed il competente ufficio SASN ne dà comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno un mese. 2. Contro i provvedimenti di cui al comma precedente è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Dipartimento delle Professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale del Ministero della sanità entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. 3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 4. Il direttore del suindicato Dipartimento del Ministero della sanità, sentita la commissione di cui al successivo emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione all'interessato nonché all'ufficio SASN competente per territorio.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-05-29;227#art-acn-28