Art. 27 · Aumento di orario - Assegnazione di ore di turni vacanti - Istituzione di nuovi turni
Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatorialiCapo II

Art. 27

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Aumento di orario - Assegnazione di ore di turni vacanti - Istituzione di nuovi turni

In vigore dal 29 lug 1998
Aumento di orario - Assegnazione di ore di turni vacanti - Istituzione di nuovi turni 1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, o all'assegnazione di ore di turni vacanti, fermo restando che negli ambulatori con un numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali il servizio deve essere assicurato con almeno due medici con eguale impegno orario, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - prioritariamente interpella, secondo l'ordine di anzianità di servizio i medici titolari di incarico nell'Ufficio SASN medesimo. 2. Nel caso che i medici interpellati dichiarino la propria indisponibilità al conferimento di ore di cui al comma 1 o qualora sia necessario procedere all'istituzione di nuovi turni, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - attiva la procedura prevista dal precedente . 3. I medici in servizio presso la struttura a seguito di trasferimento volontario concorrono al conferimento di ore di cui al comma 1 dopo ventiquattro mesi dalla data del trasferimento.
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