Art. 25 · Incompatibilità
Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatorialiCapo II

Art. 25

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Incompatibilità

In vigore dal 29 lug 1998
1. Ai sensi dell', comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni, l'incarico non può essere conferito al medico che: a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge; b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale; c) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero della sanità; d) svolga attività di medico fiduciario per conto del Ministero della sanità; e) svolga attività specialistica in regime di convenzionamento esterno per conto del Ministero della sanità o delle Aziende U.S.L; f) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con il Ministero della sanità o con le aziende U.S.L. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico.
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