Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali›Capo II
Art. 23
23 / 34Conferimento dell'incarico
In vigore dal 29 lug 1998
1. Il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - qualora si determini la necessità di attribuire incarichi di medico generico ambulatoriale, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo delle sedi di Napoli, Genova o Trieste dell'ufficio SASN competente, in relazione alla località in cui l'incarico deve essere svolto.
Detto avviso va, altresì, pubblicato negli albi della capitaneria competente per territorio e della struttura dell'ufficio SASN dove l'incarico deve essere svolto, dandone comunicazione all'ordine provinciale dei medici.
2. I medici aspiranti all'incarico di medico generico ambulatoriale devono inoltrare entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, all'ufficio SASN competente apposita domanda specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonché altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale.
3. Nella domanda devono, inoltre, elencare gli incarichi professionali conferiti, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonché l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.
4. La domanda deve essere in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo.
5. I medici aspiranti all'incarico non devono di norma aver superato il cinquantesimo anno di età, devono essere iscritti all'albo professionale e non devono trovarsi in alcuna delle incompatibilità di cui al successivo .
6. L'ufficio SASN competente, effettua la valutazione comparativa dei requisiti e titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico sulla base dei criteri generali determinati con decreto ministeriale 21 giugno 1993 di seguito nell'ordine elencati:
1) attività svolta in qualità di medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione degli Uffici SASN con riferimento anche alla durata del servizio prestato;
2) attività svolta in qualità di medico supplente presso un ambulatorio di cui al precedente punto 1;
3) attività svolta come medico fiduciario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
4) attività medica svolta presso strutture pubbliche;
5) specializzazione in medicina aeronautica e spaziale;
6) voto di laurea;
7) anzianità di iscrizione nell'albo professionale.
Trasmette, quindi, al competente ufficio del Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, l'elenco degli aspiranti al conferimento degli incarichi unitamente alla copia delle relative domande, esprimendo per ciascuno di essi un sintetico giudizio complessivo ed indicando l'aspirante ritenuto più idoneo all'incarico stesso sulla base dei criteri innanzi elencati.
7. Il direttore del Dipartimento, se ritiene idonea la proposta dell'ufficio SASN autorizza il conferimento dell'incarico al medico indicato dall'ufficio SASN medesimo.
8. L'incarico è conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita dal medico con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle
prestazioni professionali
9. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve produrre, a conferma del possesso dei titoli dichiarati, i relativi documenti in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo, nonché rilasciare apposita dichiarazione, da rendere ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui all'.
10. Al medico che risiede in località non compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto non compete l'indennità di accesso correlata a tale incarico.
11. L'incarico è conferito per un periodo di prova di tre mesi, durante il quale al medico compete lo stesso trattamento economico previsto per il medico confermato nell'incarico.
12. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificata al medico la mancata conferma dell'incarico, lo stesso si intende conferito a tempo indeterminato.
13. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato può produrre istanza di riesame al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - che decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza.
14. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro medico e sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento dell'istanza del riesame del medico sostituito.
15. In attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti il Ministero della sanità può conferire, in caso di urgenza, incarichi provvisori.
16. La procedura di cui al presente articolo non si applica nei casi previsti al comma 1 del successivo .
17. Per gli ambulatori con un numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali, fermo restando la necessità di prevedere almeno due rapporti convenzionali con due differenti medici con uguale impegno orario, le ore che si dovessero rendere vacanti e che non sia stato possibile attribuire con la procedura di cui al comma 1 del successivo , vanno attribuite, con la procedura di cui al presente articolo, organizzando i turni in maniera da garantire la maggiore funzionalità del servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-05-29;227#art-acn-23