Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 21
21 / 34Obiettivi di programmazione, di collaborazione medico-legale ed esecuzione di prestazioni di particolare impegno professionale.
In vigore dal 29 lug 1998
1. Tenuto conto dei peculiari compiti affidati ai medici ambulatoriali, con particolare riferimento alle attività connesse alle visite biennali, alle visite preventive d'imbarco, alle prestazioni urgenti di diagnosi e cura, a quelle di particolare impegno professionale eseguibili nelle strutture degli uffici SASN e a quelle concernenti le visite psicoattitudinali ai richiedenti il rilascio o il rinnovo di licenze ed attestati aeronautici, tenuto altresì conto della necessità di favorire la partecipazione ai processi collaborativi e programmatori promossi dal Ministero della Sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - ai fini del perseguimento di una migliore, efficace e tempestiva assistenza al personale navigante, ai medici ambulatoriali è corrisposta la somma di L. 2.000 per ogni ora di attività effettivamente espletata.
2. Ai medici in servizio alla data del 1 gennaio 1995 compete il compenso di cui al comma 1 nella misura maturata a tale data per effetto dell' dell'accordo approvato con decreto ministeriale 31 dicembre 1992, n. 582.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1995, ai compensi di cui ai commi precedenti sono apportati incrementi nella misura percentuale appresso indicata:
3,5%, dal 1 gennaio 1995;
un ulteriore 2,5% dal 1 dicembre 1995;
un ulteriore 1,6% dal 1 gennaio 1996;
un ulteriore 3,5% dal 1 settembre 1996;
un ulteriore 3% dal 1 settembre 1997.
4. Non trova applicazione l' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, salvo che per i consulti a domicilio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-05-29;227#art-acn-21