Art. 2 · Conferimento dell'incarico
Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatorialiCapo I

Art. 2

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Conferimento dell'incarico

In vigore dal 29 lug 1998
1. Il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - qualora si determini la necessità di attribuire un incarico di medico specilista ambulatoriale, trasmette al Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale la domanda o le domande presentate da medici interessati al conferimento dell'incarico esprimendo, per ciascuna di esse, un sintetico giudizio complessivo sull'idoneità o meno del medico a ricoprire l'incarico da conferire ed indicando il medico ritenuto più idoneo a ricoprire l'incarico sulla base dei criteri generali determinati con decreto ministeriale 21 giugno 1993 di seguito nell'ordine elencati: 1) attività svolta come medico specialista presso uno degli ambulatori a diretta gestione di un ufficio SASN, con riferimento anche alla durata del servizio prestato; 2) attività svolta come medico specialista supplente presso uno degli ambulatori di cui al punto precedente; 3) attività medica svolta presso strutture sanitarie universitarie; 4) attività medica svolta presso strutture pubbliche; 5) attività svolta in qualità di medico fiduciario incaricato dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante; 6) iscrizione nella graduatoria provinciale di cui all' dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996; 7) voto di laurea; 8) voto di specializzazione; 9) anzianità di iscrizione nell'albo professionale. 2. Il direttore del suindicato dipartimento, se ritiene idonea, ai fini della scelta da operare, l'indicazione del competente ufficio SASN, autorizza il conferimento dell'incarico a tempo determinato, per la durata di tre mesi, al medico come sopra individuato. 3. L'incarico è conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia delle quali una deve essere restituita dallo specialista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. Il suindicato ufficio dà comunicazione al Comitato competente per territorio di cui all', dell'accordo approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, dell'avvenuto conferimento dell'incarico al medico come sopra nominato. 4. La mancata restituzione, entro quindici giorni dalla data di ricezione risultante sull'avviso di ricevimento, di una delle due copie della lettera di incarico sottoscritta per accettazione equivale a non accettazione dell'incarico stesso. 5. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico, il medico deve rilasciare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, da rendere ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui al successivo del presente regolamento. 6. Durante il periodo di prova allo specialista compete lo stesso trattamento economico previsto per lo specialista confermato nell'incarico. 7. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della sanità a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Tale incarico non costituisce titolo di priorità per l'attribuzione dei turni disponibili di cui all' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996. 8. La mancata conferma o la trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato è comunicata tempestivamente al competente comitato di cui all' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996. 9. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della relativa comunicazione, l'interessato può produrre istanza di riesame al Ministero della sanità, Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, che decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza. 10. In caso d'accoglimento dell'istanza il Ministero della sanità risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro specialista e sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento dell'istanza di riesame dello specialista sostituito. 11. In caso di urgenza il Ministero della sanità può conferire incarichi provvisori comunque non superiori a tre mesi e non rinnovabili in attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti.
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