Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 18
18 / 34Compensi ed indennità
In vigore dal 29 lug 1998
1. Ad integrazione di quanto stabilito dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 ed ai fini della determinazione del trattamento economico connesso all'anzianità di servizio, l'ufficio SASN competente riconosce l'eventuale maggiore anzianità in atto acquisita dallo specialista incaricato presso le Aziende U.S.L o altri enti pubblici che adottino l'anzidetto accordo.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-05-29;227#art-acn-18