Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 16
16 / 34Contributo ENPAM e compenso aggiuntivo
In vigore dal 29 lug 1998
1. Per quanto concerne il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 dell'accordo emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.
2. Agli specialisti che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale disciplinata dal presente accordo o da quello approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 è corrisposto, ai sensi dell' del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, un compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all' dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, (quote di carovita).
3. Nel caso di sussistenza di più rapporti disciplinati da accordi diversi da quelli richiamati al precedente comma 2, il medico deve optare tra il compenso aggiuntivo di cui al precedente comma 2 e quello, comunque denominato (indennità integrativa speciale, quote di carovita, compenso aggiuntivo o similari), corrisposto quale meccanismo automatico di adeguamento dei compensi al costo della vita ai sensi dei relativi accordi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-05-29;227#art-acn-16