Art. 15 · Sostituzioni
Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatorialiCapo I

Art. 15

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Sostituzioni

In vigore dal 29 lug 1998
1. Per le sostituzioni trova applicazione l' dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 modificato nel primo, secondo e terzo comma come segue. 2. Per le sostituzioni di durata non superiore a trenta giorni, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - assegna l'incarico di supplenza al medico designato dall'interessato, riconosciuto idoneo dal suindicato ufficio. Per le sostituzioni di durata superiore a trenta giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi, il medico non abbia provveduto alla designazione del sostituto, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - conferisce l'incarico di supplenza ad un medico comunque disponibile. 3. Il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - ha, in ogni caso, la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere all'assegnazione di incarichi di supplenza. L'incarico di sostituzione non può superare, di norma, la durata di sei mesi e non è rinnovabile. 4. Nei confronti del medico supplente non operano i motivi di incompatibilità di cui all' del presente regolamento.
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