Art. 14 · Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa
Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatorialiCapo I

Art. 14

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Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa

In vigore dal 29 lug 1998
1. Il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - a richiesta scritta dei sindacati firmatari dell'accordo reso esecutivo con il presente regolamento, riconosce al medico che ricopre incarichi sindacali brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta fatte salve le esigenze di servizio. 2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attività di servizio ed hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dal presente regolamento.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-05-29;227#art-acn-14