Art. 12 · Aggiornamento professionale obbligatorio
Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatorialiCapo I

Art. 12

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Aggiornamento professionale obbligatorio

In vigore dal 29 lug 1998
1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero della sanità sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo, dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale per la durata di 32 ore annue. 2. I medici che operano anche per le Aziende U.S.L, fermo restando quanto previsto dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, sono tenuti a partecipare ai corsi speciali organizzati dal Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale. 3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di missione nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con la qualifica di dirigente. 4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i medici partecipanti sono considerati in permesso retribuito. 5. Le ore di corso che superano il normale orario giornaliero sono retribuite a parte ai sensi del comma 5 dell' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996. 6. È in facoltà dell'Ufficio SASN competente autorizzare, senza oneri a carico dello stesso, per l'aggiornamento obbligatorio - formazione permanente, nei limiti delle ore di cui al comma 1, la partecipazione ai corsi organizzati dagli ordini professionali e dalle Aziende U.S.L ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad alle altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonché ai corsi organizzati da università, ospedali, istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari.
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