Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 11
11 / 34Indennità di accesso
In vigore dal 29 lug 1998
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 35 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, qualora il medico svolga per il Ministero della sanità un incarico, al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attività anche per conto degli enti pubblici che adottano la convenzione predetta e per la quale percepisce dagli enti medesimi l'indennità di accesso, tale indennità, sarà a carico del Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - e degli enti predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi.
2. Allo specialista che risiede in località non compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennità di accesso correlata a tale incarico. Resta ferma la norma finale n. 8 dell'accordo emanato con decreto dei Presidente della Repubblica n. 500/1996.
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