Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali
Art. 1
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In vigore dal 29 lug 1998
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE, PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ ED I MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI, OPERANTI NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SANITÀ PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO- LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.
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Campo di applicazione
1. I rapporti con i medici specialisti e generici che operano negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità - uffici competenti per il servizio di assistenza sanitaria e medico-legale ai naviganti (di seguito denominati uffici SASN) - a decorrere dal 1 gennaio 1995 sono regolati, per la parte compatibile, dalla normativa e dagli istituti economici di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500, ai sensi dell', comma 8, del decreto leglslativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dall'art. 48, comma 8, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti, di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della sanità ai fini dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, generiche e di medicina legale, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627. del decreto ministeriale 22 febbraio 1984 e del decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704.
2. I medici specialisti e generici convenzionati, ai quali è comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle direttive ministeriali compatibili con il presente regolamento, emanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il regolare funzionamento degli ambulatori; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal medico territorialmente responsabile del presidio ambulatoriale ove operano.
3. Ai medici generici ambulatoriali si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui al capo I, salvo quanto disposto negli articoli del capo II che seguono.
4. Il presente regolamento disciplina i rapporti dei medici ambulatoriali convenzionati per il periodo 1 gennaio 1995 - 31 dicembre 1997.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-05-29;227#art-acn-1