Art. 8
8 / 12In vigore dal 29 giu 1997
1. La sezione 12 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:
"12. VALORE MASSIMO DEL CAMPO INTERFERENTE
L'erp massima e la posizione delle stazioni di base e delle stazioni ripetitrici devono essere tali da determinare, nelle aree di servizio ove sia previsto il riuso della frequenza assegnata (delle frequenze assegnate) alle stazioni stesse, un campo interferente di valore mediano non superiore a:
a) 4 dB (microV/m) nella banda dei 160 MHZ
b) 13 dB (microV/m) nella banda dei 460 MHz"
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1997-04-17;162#art-8